PSA

Allegato 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 24.08.2023

MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA.
Trekking
a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;
b) l’accesso ai sentieri è consentito esclusivamente applicando le misure previste nell’allegato protocollo di biosicurezza; è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l’abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d’acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d’accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all’arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l’escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus;
f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;
g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone;
h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
i) al termine dell’attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l’attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.